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Ddl di revisione Costituzionale votato in prima lettura  Camera dei Deputati: 15 ottobre 2004  -  Senato: 23 marzo 2005e bocciato dal referendum del 25/26 Giugno 2006
(IV)
 
AVVERTENZA:
  Le parti abrogate della Costituzione vigente, sono state evidenziate con
testo sottolineato. Nella seconda colonna, testo del progetto revisionato, le parti modificate sono state evidenziate con testo in neretto

TITOLO VI GARANZIE COSTITUZIONALI

Sezione I - La Corte Costituzionale

COSTITUZIONE VIGENTE

PROGETTO DI REVISIONE

Art. 135.

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. 
  
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d’esercizio. 
  
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. 
  
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni. 
  
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice. 
  
L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.   
Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Art. 135.

    La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e quattro dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. 
  
    I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. 
  
    I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. 
  
    Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni. Nei successivi cinque anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.  
    La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.  
    L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.  
    Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Sezione II - Revisione della Costituzione.

Leggi costituzionali

Art. 138.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. 
  
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. 
  
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 138.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. 
  
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

 

PROGETTO DI REVISIONE

Art. 43.

(Disposizioni transitorie)

   1. Le disposizioni di cui agli articoli 65, 69, 76, 84, 98-bis, 114, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 126, terzo comma, 127, 128, 131 e 133 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Ogni richiamo all'articolo 70 della Costituzione, contenuto negli articoli 65, 69, 98-bis, 118 e 133 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, è riferito, fino all'applicazione dell'articolo 13 della presente legge costituzionale, all'articolo 70 della Costituzione nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. 

2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2-bis, 2-ter e 2-quinquies del presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 55, 56, primo comma, 57, primo e sesto comma, 58, 59, 60, primo comma, 61, 63, 64, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 126, primo comma, 129, 135 e 138 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, e le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 2, della presente legge costituzionale si applicano con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Gli articoli 56, secondo, terzo e quarto comma, 57, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 60, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, si applicano per la successiva formazione della Camera dei deputati, nonché del Senato federale della Repubblica trascorsi cinque anni dalle prime elezioni del Senato medesimo, salvo quanto previsto dai commi 2-ter e 3 del presente articolo. Fino alla prima applicazione delle disposizioni costituzionali di cui al presente comma, continuano ad applicarsi i corrispondenti articoli della Costituzione nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. 

2-bis. Fino all'adeguamento della legislazione elettorale, ivi comprese le norme concernenti le elezioni nella circoscrizione Estero, alle disposizioni di cui all'articolo 92, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale: 

a) a decorrere dalla prima legislatura della Camera dei deputati successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo, entro dieci giorni dalla sua formazione, si presenta alla Camera per ottenerne la fiducia; la Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale; 

b) non si applica il quarto comma dell'articolo 70 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale; 

c) ai fini dello scioglimento della Camera dei deputati si applica l'articolo 88 della Costituzione, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. 

2-ter. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale: 

a) le prime elezioni del Senato federale della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della medesima legge, sono indette dal Presidente della Repubblica, che ne fissa la prima riunione non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, hanno luogo contestualmente a quelle della Camera dei deputati ed i senatori così eletti durano in carica per cinque anni; sono eleggibili a senatori di una Regione o Provincia autonoma gli elettori che hanno compiuto i quaranta anni di età; sono eletti nella circoscrizione Estero solamente i diciotto deputati di cui all'articolo 56, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale; ai fini dell'applicazione dell'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la ripartizione dei seggi fra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo per seicentododici il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione; 

b) alla scadenza dei cinque anni di cui alla lettera a) hanno luogo le nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, nella composizione di cui all'articolo 57 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale; sono eleggibili a senatori di una Regione o Provincia autonoma gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età; 

c) la legislatura di ciascuna Assemblea o Consiglio regionale e di provincia autonoma, in carica trascorsi trenta mesi dalla data di indizione delle prime elezioni di cui alla lettera a), dura fino alla data di indizione delle nuove elezioni di cui alla lettera b); è fatto salvo il caso di scioglimento ai sensi del comma 2-quater; 

d) le nuove elezioni di cui alla lettera b) sono indette dal Presidente della Repubblica, che fissa la prima riunione del Senato federale della Repubblica entro il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, ed hanno luogo contestualmente a quelle di tutte le Assemblee o Consigli regionali o di provincia autonoma, in carica alla data delle elezioni, che sono conseguentemente sciolti. 

2-quater. Con esclusivo riferimento al quinquennio successivo alle prime elezioni del Senato federale della Repubblica, di cui alla lettera a) del comma 2-ter; in caso di scioglimento del Consiglio o Assemblea regionale o dei Consigli delle Province autonome in base all’articolo 126 o ad altra norma costituzionale, la durata della successiva legislatura regionale o provinciale è ridotta conseguentemente, in modo da assicurare, nelle nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, la contestualità di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale. 

2-quinquies. Per le prime elezioni del Presidente della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il termine di quindici giorni di cui all'articolo 85, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, è fissato in quarantacinque giorni. 

3. Per le elezioni del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e fino all'adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge costituzionale, trovano applicazione le leggi elettorali per il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. 4. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni conseguenti alla medesima legge. Le norme regolamentari incompatibili con la presente legge costituzionale cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Fino alla determinazione dei criteri generali di cui all'articolo 70, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, il Presidente di ciascuna Camera verifica che un disegno di legge non contenga disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi. 

4-bis. Le funzioni attribuite ai Consigli delle autonomie locali da disposizioni costituzionali sono esercitate dai rispettivi Consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, fino alla data della istituzione di ciascun Consiglio delle autonomie locali 5. In sede di prima applicazione dell’articolo 135 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, alla scadenza del termine dei giudici della Corte costituzionale già eletti dal Parlamento in seduta comune e alle prime scadenze del termine di un giudice già eletto dalla suprema magistratura ordinaria e di un giudice già nominato dal Presidente della Repubblica, al Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e alla Camera dei deputati è attribuita alternativamente l’elezione di ciascun giudice in scadenza. Al Senato è attribuita l’elezione del primo giudice in scadenza. 6. Il quarto comma dell'articolo 135 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 41 della presente legge costituzionale, non si applica nei confronti dei giudici costituzionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. 7. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di singoli componenti del Consiglio superiore della magistratura, già eletti dal Parlamento in seduta comune, il Senato federale della Repubblica procede alle conseguenti elezioni suppletive fino alla concorrenza del numero di componenti di sua competenza, ai sensi dell'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 31 della presente legge costituzionale. 8. Nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale si possono, con leggi costituzionali, formare nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132 della Costituzione, fermo restando l'obbligo di sentire le popolazioni interessate. 9. Le popolazioni interessate di cui al comma 8 sono costituite dai cittadini residenti nei Comuni o nelle Province di cui si propone il distacco dalla Regione. 

10. I senatori a vita in carica alla data di inizio della prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono in carica presso il Senato federale della Repubblica.  

... 

12. All'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera b), sono soppresse le parole: ", impedimento permanente o morte"; b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Nel caso di impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta, il Consiglio nomina un nuovo Presidente". 13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano in via transitoria anche nei confronti delle Regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, siano già entrati in vigore i nuovi statuti regionali, ai sensi della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. 14. All'articolo 1, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, nel primo periodo le parole: "il primo rinnovo" sono sostituite dalle seguenti: "i rinnovi" e la parola: "successivo" è sostituita dalla seguente: "successivi". 15. (SOPPRESSO) 
  

Art. 43-bis.

 

(Regioni a statuto speciale).

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia le disposizioni di cui al capo V della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti le rimanenti disposizioni della presente legge costituzionale che interessano le Regioni si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. 

Art. 43-ter.

1. All’articolo 89 della Costituzione, al secondo comma, le parole: "Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "Primo ministro". 

Art. 43-quater.

1. Ai fini dell’adeguamento degli statuti di cui all’articolo 43-bis, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono. 
  

Art. 43-quinquies. 

(Trasferimento di beni e di risorse)

  

1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo assicura la puntuale individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alle Regioni ed agli enti locali, la loro ripartizione tra le Regioni e tra Regioni ed enti locali, per garantire l'effettivo esercizio delle rispettive funzioni e competenze di cui alla presente legge costituzionale ed alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, stabilisce le modalità ed i tempi per la ripartizione dei beni e delle risorse individuati ed i successivi trasferimenti, che debbono comunque essere congrui rispetto alle funzioni ed alle competenze esercitate e comportano l'adeguamento delle amministrazioni statali, in rapporto ad eventuali compiti residui. 
  

Art. 43-sexies. 

(Federalismo fiscale e finanza statale)

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, le leggi dello Stato assicurano l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. In nessun caso l'attribuzione dell'autonomia impositiva ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni può determinare un incremento della pressione fiscale complessiva. 
  

Art. 43-septies. 

(Modifica all’articolo 2 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2)

1. All’articolo 2 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, le parole: "dal Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera dei deputati". 
 

 
 

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