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Ddl di revisione Costituzionale votato in prima lettura 
Camera dei Deputati: 15 ottobre 2004  -  Senato: 23 marzo 2005 e bocciato dal referendum del 25/26 Giugno 2006
 
AVVERTENZA:
  Le parti abrogate della Costituzione vigente, sono state evidenziate con
testo sottolineato. Nella seconda colonna, testo del progetto revisionato, le parti modificate sono state evidenziate con testo in neretto

TITOLO II

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

COSTITUZIONE VIGENTE

PROGETTO DI REVISIONE

Art. 83.

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. 
  
All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato. 
 
L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 83.

    Il Presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della Camera dei deputati, costituita dai componenti delle due Camere, dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai delegati eletti dai Consigli regionali. Ciascun Consiglio regionale, elegge due delegati. Per il Trentino-Alto Adige/Südtirol ciascun Consiglio provinciale elegge un delegato. La Valle d'Aosta/Vallée d’Aoste ha un solo delegato. Ciascun Consiglio regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione. L'elezione di tutti i delegati avviene in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze. 
  
    Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea della Repubblica. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti. Dopo il quinto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 84.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici. 
  
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. 
  
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 84.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni di età e goda dei diritti civili e politici. 
  
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. 
  
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 85.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.   
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.   
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 85.

    Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.   
    Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l’Assemblea della Repubblica per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.   
    Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 86.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. 
  
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Art. 86.

    Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica. 
  
    In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione.

Art. 87.

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale. 
  
Può inviare messaggi alle Camere. 
  
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. 
  
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. 
  
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. 
  
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. 
  
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. 
  
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere. 
  
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. 
  
Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 

Può concedere grazia e commutare le pene. 

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 87.

    Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato, rappresenta la Nazione ed è garante della Costituzione, rappresenta la Nazione e dell'unità federale della Repubblica. 
  
    Può inviare messaggi alle Camere. 
  
    Indìce le elezioni della Camera dei deputati e quelle dei senatori e fissa la prima riunione della Camera. 
  
    Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. 
  
    Indíce il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. 
  
    Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato e, sentiti i Presidenti delle due Camere, i presidenti delle Autorità indipendenti e il presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. 
  
    Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere. 
  
    Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. 
  
    Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne nomina il Vice Presidente nell’ambito dei componenti eletti dalle Camere  
    Può concedere grazia e commutare le pene. 
  
    Conferisce le onorificenze della Repubblica. 
  
    Autorizza la dichiarazione del Primo ministro al Senato federale della Repubblica, dopo averne verificato la sussistenza dei presupposti.

Art. 88.

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. 
  
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Art. 88.

    Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indíce le elezioni nei seguenti casi: 
 a) su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità; 
 b) in caso di morte del Primo ministro o di impedimento permanente accertato secondo le modalità fissate dalla legge; 
 c) in caso di dimissioni del Primo ministro; 
 d) nel caso di cui all'articolo 94, terzo comma. Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma, qualora alla Camera dei deputati, entro i venti giorni successivi, venga presentata e approvata con votazione per appello nominale dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, una mozione nella quale si dichiari di voler continuare nell'attuazione del programma e si designi un nuovo Primo ministro. In tal caso, il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo ministro designato.

Art. 89.

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. 

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 89.

    Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. 
  
    Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Primo ministro.

Art. 90.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. 
  
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

idem

Art. 91.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

Art. 91.

   Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi all’Assemblea della Repubblica.

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